Art. 44.
(Mezzi di gravame).

      1. In materia di mezzi di gravame, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, sulla base di quanto previsto dagli articoli 534-ter e 591-ter del codice di procedura civile, un gravame al giudice dell'esecuzione contro gli atti e i comportamenti degli ausiliari, individuandone l'oggetto, il termine, gli effetti e la reclamabilità dinanzi al collegio.

 

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